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Scudo fiscale / Domande e risposte

a cura di Marco Piazza e Benedetto Santacroce

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2 ottobre 2009

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8 - Garanzie estese sul fronte penale
Qual è la copertura penale dello scudo se sidetengono conti esteri produttivi di reddito non dichiarati in Italia?

Sul piano penale, a seguito delle modifiche approvate dalparlamento durante la conversione in legge del decreto 103 del 2009, lo scudo fiscale copre l'omessa, l'infedele e la fraudolenta dichiarazione e tutti i altri reati tributari previsti dal decreto legislativo 74 del 2000, a eccezione dell'emissione di fatture false e di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte e omesso versamento delle ritenute e dell'Iva. Sono inoltre coperti i reati di falso materiale e ideologico e le false comunicazioni sociali.

9 - Le sanzioni sul monitoraggio colpiscono oltre i «paradisi»
Vorrei sapere se le sanzioni previste per i capitali illecitamente esportati nei paradisi fiscali si applicano anche nel caso di capitali esportati attraverso intermediari residenti (bonifici da banche italiane) e detenuti in Paesi Ue o negli Usa e per i quali non è stato compilato in modo corretto il modello RW
.
Non è rilevante che l'esportazione sia avvenuta o no a mezzo banca italiana. Se le attività finanziarie e ipatrimoni detenuti all'estero sono suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, devono essere indicati nel quadroRW, a meno che siano detenuti all'estero mediante un intermediario finanziario italiano: per esempio, siano intestati a una fiduciaria italiana oppure siano depositati presso un banca italiana che li abbia subdepositati all'estero. Non rileva che il capitale sia detenuto in paesiUeo extra-Ue.

10 - In«RW»i fondi internazionali emessi da banche italiane
I fondi internazionali emessi regolarmente da una banca italiana sono considerati evasione fiscale? Occorre indicarli nella dichiarazioni dei redditi?

I fondi internazionali emessi da una banca italiana sono soggetti agli obblighi di monitoraggio fiscale e quindi s enon dichiarati entrano nella sanatoria dello scudo fiscale a condizione che i titoli siano detenuti presso soggetti esteri. In effetti, lo scudo fiscale,come chiarito anche dall'agenzia delle Entrate nella bozza di circolare diffusa il 15 settembre e nella circolare 85/E/2001, ha per oggetto le somme di denaro e le altre attività finanziarie, tra le quali rientrano le azioni, quotate e non quotate, le quote di società anche se non rappresentate da titoli, ititoli obbligazionari, i certificati di massa, le quote di partecipazione a organismi di investimento collettivo, indipendentemente dalla residenza del soggetto emittente. A questo fine, rilevano anche le attività finanziarie e il denaro detenuti presso le filiali estere di banche o di altri intermediari residenti in Italia.

11 - Rientro necessarioper chi ha lavorato in Svizzera
Ho lavorato nella Svizzera italiana dal 1998 al 2001 con regolare permesso e pagando le imposte locali. Ho beneficiato di una liquidazione che ho "investito" in fondi (in perdita) e ho mantenuto un conto corrente. Sono importi largamente inferiori a 100 mila euro. Ho qualche obbligo di dichiarazione e rientro di capitali?
Nel caso prospettato, si ritiene che sussistano gli obblighidi dichiarazione in Italia degli investimenti detenutiall'estero e che quindi il contribuente, se vuoleregolarizzare la sua posizione, debba necessariamenteaderire allo scudo fiscale, rimpatriando le attivitàdetenute in Svizzera. In effetti,comeindicano leistruzioni della dichiarazione dei redditi (quadro RW), gliobblighi di dichiarazione scattano se il contribuente altermine del periodo d'imposta, detiene all'esteroinvestimenti ovvero attività di natura finanziaria,attraverso cui potranno essere conseguiti redditi di fonteestera imponibili in Italia, per un importo superiore a10mila euro.

12 - Niente obblighi sugli immobilise non sono affittati
Sono proprietario di un immobile che si trova all'estero. Se non è locato e non si paga imposta sul reddito nello Stato estero, bisogna dichiararlo in Italia?
Per gli immobili non locati e tenuti a disposizione del contribuente in un Paese che non li assoggetta a tassazione ai fini delle imposte sui redditi e che quindi non sono imponibili neanche in Italia in base all'articolo 70, comma2, del Tuir non sussistono gli obblighi di dichiarazione. Pertanto, il contribuente, in presenza all'estero solo di questo investimento, non dovrà regolarizzare alcunché. Attenzione, però, che se il contribuente cede l'immobile e dalla vendita realizza una plusvalenza tassabile in base all'articolo 67,comma1,lettere a) e b) del Tuir, sarà obbligato a dichiararlo nel quadroRW.

13 - Da dichiarare le quote di partecipazione azionaria
Come si dichiarano e come si devono trattare i dividendi derivanti dalle azioni di una società estera non quotata dell'anno in corso (2009) giá pagati?
Da quanto esposto nel quesito si pongono due distinte problematiche: la prima relativa agli obblighi dichiarativi sussistenti per il possesso delle quote di partecipazione azionaria al 31 dicembre 2008; la seconda relativa agli obblighi dichiarativi dei dividendi percepiti nel 2009. Per quanto riguarda il primo aspetto, come ha chiarito la circolare 9/E/2002, il mero possesso di azioni all'estero, essendo sempre suscettibili in astratto di produrre redditi imponibili in Italia, va indicato nel quadroRW. Pertanto per il 2008 e per i periodi d'imposta precedenti, a prescindere dall'effettiva percezione di dividendi, il contribuente doveva indicare l'investimento estero nella propria dichiarazione dei redditi. Per i dividendi percepiti nel 2009 gli stessi dovranno essere indicati nel quadro RW della dichiarazione dei redditi 2010 e dovranno essere tassati in Italia con esposizione nell amedesima dichiarazione. Inoltre, come ha chiarito la circolare 85/E/2001, il contribuente può comunicare i dividendi percepiti tra il 5 agosto2009 e la data di presentazione della dichiarazione riservata all'intermediario che provvede, come sostituto d'imposta, a tassarli direttamente. In questo caso il contribuente non dovrà dichiarare i dividendi nella dichiarazione 2010.

  CONTINUA ...»

2 ottobre 2009
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